CREDITO FISCALE è il servizio operativo di agevolazione tributaria gestito attraverso il Fondo Finanziario Speciale, istituito dal Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico, organismo di diritto pubblico, con decreto dirigenziale del 26 agosto 2016 in occasione del sisma che ha flagellato l’Italia centrale. Il fondo è destinato alla raccolta e alla valorizzazione di somme, valori mobiliari e dei vari asset che lo alimentano nelle modalità previste dalla legge e ritenute, volta per volta, più opportune dall’ente.
Dal 2020 per affrontare la pandemia Covid-19 almeno il 50% delle risorse sono stanziate in via straordinaria durante lo stato di emergenza in favore del Servizio Sanitario Nazionale, della ricerca scientifica e del supporto economico alle imprese.
In occasione dell'alluvione che ha flagellato l'Emilia Romagna a maggio 2023 sono stati stanziati attraverso la Delibera Fondo Nazionale Sviluppo n. 113/23 EP fino a cento milioni di euro sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione delle deleghe F24 a supporto delle imprese fruibili nella seguente misura:
Art. 3) Fino a copertura del 100% del debito contributivo/erariale delle aziende aventi sede nelle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini (Art. 1 comma 1 DCM 23 maggio 2023);
Art. 4) Fino a copertura del 50% del debito contributivo/erariale delle aziende aventi sede nelle province limitrofe a quelle precedenti;
Art. 5) Fino a copertura del 20% del debito contributivo/erariale delle aziende aventi sede nei rimanenti territori dello stato.
Sono ammissibili alle agevolazioni dell'ente le imprese e gli imprenditori non incorrenti in cause ostative alla concessione di finanziamenti pubblici e non soggetti a interdittive antimafia, da attestare mediante autocertificazione.
Il trattamento fiscale della sopravvenienza attiva, rappresentata dalla differenza tra valore nominale e prezzo corrisposto al lordo delle commissioni, è disciplinato dall’art.88 T.U.I.R. I crediti ceduti al cessionario sono utilizzabili in compensazione nelle modalità di cui alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 286/E del 22 dicembre 2009 direttamente dal contribuente o tramite presentazione delle deleghe F24 alla stanza di compensazione tributaria accentrata presso l’istituto di tesoreria delegato.
Detti crediti sono utilizzabili in compensazione anche per il pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, così come richiamato dalla Circolare n. 13/E dell’11 marzo 2011 Agenzia delle Entrate.
Il cessionario non può cedere ulteriormente i crediti ai sensi dell'art. 43 bis D.P.R. 602/73. L’atto di cessione si perfeziona contestualmente all’atto del pagamento da eseguirsi nelle modalità indicate. All’avvenuto perfezionamento della transazione la cedente notificherà l’atto di cessione all’Amministrazione Finanziaria dello Stato rilasciandone copia al cessionario.
Per richiedere disponibilità e informazioni compilare l'apposito form di contatto.
L'agevolazione è fruibile sino ad esaurimento delle risorse;
per accedere direttamente all'agevolazione scaricare il modulo di domanda da trasmettere compilato, allegando copia documento identità, al fax 06/92943629 o alla mail interventieconomici@fondonazionalesviluppo.it almeno tre giorni prima della scadenza prevista per il pagamento delle deleghe F24.